Con la rottamazione il giudizio si estingue

Come prevede espressamente l’art. 46, dlgs n. 546/1992, in tutti i casi in cui il contribuente faccia accesso alla definizione agevolata delle sue pendenze tributarie, il giudizio si estingue e il collegio dichiara, con decreto presidenziale, la cessazione della materia del contendere. Ci sarà, invece, l’accoglimento del ricorso, nella restante parte in cui i giudici confermino l’intervenuto decorrere della prescrizione relativo a uno di quei titoli, pur se non «rottamato». Sono proprio i canoni procedurali seguiti nella sentenza n. 330/02/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Il giudizio veniva instaurato da un contribuente avverso una ingiunzione e otto cartelle di pagamento presupposte, rispetto alle quali si contestava non solo l’omessa notifica ma anche la maturazione del termine prescrizionale dei crediti con esse escussi, ritenuti pertanto estinti dal ricorrente, che insisteva per l’annullamento. In giudizio, l’ufficio delle Entrate frusinate costituitosi chiariva che il contribuente aveva originariamente proposto una regolare domanda di definizione agevolata delle proprie controversie tributarie pendenti e che, per tale ragione, la stessa Agenzia aveva provveduto a sospendere l’esecuzione di quei titoli, compresa anche una sola delle cartelle, peraltro di importo rilevante, sulla quale non poteva dirsi nemmeno maturato il termine di prescrizione, da rinvenirsi in quello decennale ex art. 2946 c.c. Ciò posto il collegio provinciale di Frosinone ha in primis accolto la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le cartelle rese oggetto di definizione agevolata, provvedendo ai sensi dell’art. 46, dlgs n. 546/1992 e ponendo a carico della parte anticipataria le spese di giudizio. 
Per quanto riguardava, invece, l’unica cartella pur non rottamata, le affermazioni dell’ufficio resistente circa l’avvenuta sospensione della stessa, spingevano i giudicanti a verificare come, in effetti, fosse già ampiamente maturato il relativo termine di prescrizione, pur decennale che fosse, data l’annualità d’imposta e l’assenza di qualsivoglia successivo atto interruttivo del termine ordinario di prescrizione. Accolto il ricorso sotto tale ultimo aspetto relativo all’estinzione del credito per prescrizione, relativamente a esso, invece, le spese di lite venivano compensate tra le parti nella misura della metà.
Nicola Fuoco
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, e ritualmente depositato, P. S. adiva questa Ctp onde ottenere l’annullamento della ingiunzione di pagamento indicata epigrafe, notificatagli il 21/8/2019 e fondata su n. 8 cartelle esattoriali.
A motivo del gravame deduceva sia violazioni procedurali poste in essere nella formazione dei titoli, che la mancata notifica delle cartelle e, infine, l’avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti erariali.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l’atto impugnato.
L’Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio resistendo alle argomentazioni di controparte.
Con successiva nota l’Ufficio chiariva che il contribuente aveva proposto domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e che la stessa era regolare, talché aveva provveduto a sospendere il titolo. E comunicava altresì che per l’unica cartella non fatto oggetto di definizione agevolata, «non erano stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere l’interruzione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. cui lo stesso è soggetto». 
Talché aveva provveduto anche per tale cartella a sospendere la riscossione.(…)
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 46, dlgs 546/1992 per tutte le cartelle fatte oggetto di definizione agevolata.
A mente di tale disposizione, infatti, il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Mentre per l’unica cartella esclusa dalla definizione agevolata è certamente maturata prescrizione del credito, come del resto ammesso dalla stessa resistente. In questa parte pertanto il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per le cartelle coperte dalla definizione agevolata; accoglie il ricorso per la rimanente cartella; compensa per la metà le spese processuali e condanna Agenzia Entrate Riscossione a rifondere al ricorrente la residua metà liquidata in euro 600.